Il testamento è un atto di ultima volontà che produce effetti giuridici solo dal momento della morte del testatore.
Può essere validamente redatto da chiunque abbia compiuto la maggiore età, non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della stesura.
Deve essere espressione delle ultime volontà del testatore, e quindi può essere revocato o modificato in qualsiasi momento attraverso la stesura di un nuovo testamento oppure modificato attraverso un nuovo testamento che contenga disposizioni del tutto o in parte incompatibili con quello precedente.
Naturalmente un testamento può essere anche semplicemente distrutto, qualora il testatore non dovesse più essere d'accordo con il contenuto dello stesso.
La legge prevede tre tipi di testamento: olografo, segreto e pubblico.
Testamento olografo
E' l’atto scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Non vale se scritto a macchina o con carattere stampatello, perché l’autografia è richiesta anche per stabilire l’autenticità del documento. Presenta il vantaggio della comodità e segretezza, in quanto rimangono segreti il suo contenuto e il fatto del compimento dell’atto.
Testamento segreto
Può essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore stesso, è sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni testamentarie; se invece è scritto in tutto o in parte da altri o a macchina dal testatore, lo dovrà sottoscrivere anche su ciascun mezzo foglio. Il testamento viene poi sigillato in una busta e consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni.
Può comunque essere ritirato in ogni momento dalle mani del notaio, il quale redigerà verbale di restituzione.
Testamento pubblico
Il testamento pubblico viene steso da un notaio alla presenza di due testimoni in un atto pubblico. Il testatore dichiara innanzi al notaio ed in presenza dei testimoni la sua volontà, che viene riportata per iscritto dal notaio stesso.
Quindi il notaio procede alla lettura del testo, che deve essere poi sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio.
Questa forma di testamento offre la massima sicurezza, anche dal punto di vista dell'esattezza giuridica delle disposizioni in esso contenute, avendone preso visione il notaio stesso.
Successione senza testamento
Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del deceduto.
L'imposta sulle successioni, era stata soppressa dal 25.10.2001, indipendentemente dal valore dell'asse ereditario e del grado di parentela tra defunto e beneficiari.
Dal 1° gennaio 2007 (Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modifiche in Legge n. 286 del 24 novembre 2007 e successivamente modificato in sede di Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) è stata istituita l'imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche.